E1 SPORT S.S.D. A R.L. - P.I.: 04573410166 - C.F..: 04573410166
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CODICE DI CONDOTTA
per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
Premessa
La E1 SPORT SSDARL quale affiliata ACSI, emana il presente Codice di Condotta in conformità ai contenuti minimi previsti dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, emanato da ACSI, nonché in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023. Il presente Codice di Condotta è volto al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
Art. 1 - Principi
1. E1 SPORT SSDARL di seguito per brevità anche solo “SOCIETÀ” riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati a essere trattati con rispetto e dignità.
2. La SOCIETÀ riconosce e garantisce la tutela di tutti i Tesserati contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
3. La SOCIETÀ riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, la SOCIETÀ riconosce parità di trattamento dei Tesserati indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica a tutti i Tesserati della SOCIETÀ nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari e in generale gli operatori sportivi che, nel contesto del sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono coinvolti nell’attività sportiva.
Art. 3 - Finalità
1. Obiettivo della SOCIETÀ, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati:
a. all’educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
b. alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
c. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati in particolare se minori;
d. alla valorizzazione delle diversità;
e. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
f. alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell’Atleta;
g. alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
h. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
i. alla rimozione degli ostacoli che impediscano:
1) la promozione del benessere dell’Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
2) la partecipazione dell’Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Art 4 - Diritti, doveri e obblighi a carico di tutti i Tesserati
1. A tutti Tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali:
a. a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell’ambito del sodalizio sportivo e in genere dell’attività dell’ente affiliante;
b. alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
c. alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
2. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati
3. Tutti i Tesserati sono tenuti a:
a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;
b. astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c. garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d. impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti ovvero loro delegati;
g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
i. collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art. 8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Art. 5 - Doveri e obblighi a carico dei Dirigenti Sportivi e degli Insegnanti Tecnici
1. Tutti i Dirigenti sportivi e gli Inseganti Tecnici sono tenuti a:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, in particolare se minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, in particolare se minori;
e) promuovere un rapporto tra tutti i Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
h) comunicare e condividere con il Tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato minore, anche mediante social network e canali di comunicazione distanza o di messaggistica rapida;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art.8);
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta di provvedervi autonomamente;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti loro affidati;
m) dichiarare all’organo direttivo della SOCIETÀ la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse;
n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
q) segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliata delle politiche di safeguarding (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
Art. 6 - Diritti, doveri e obblighi degli Atleti
1. Tutti gli Atleti sono tenuti a:
a. rispettare il principio di solidarietà tra Atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b. comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti Sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri Atleti;
c. comunicare ai Dirigenti Sportivi ed ai Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti;
e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f. rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici;
g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti ovvero ai loro delegati;
i. evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art.8);
k. segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di safeguarding della SOCIETÀ (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.
Art. 7 - Fattispecie
1. Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di safeguarding le seguenti fattispecie:
a) l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti –, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un Tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
c) la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il Tesserato in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati;
e) la negligenza: il mancato intervento di un esponente dell’ente affiliante (Dirigente, Tecnico o qualsiasi soggetto tesserato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato;
f) l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
i) i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.
Art. 8 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, l’organo direttivo della SOCIETÀ ha nominato, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. Responsabile per le politiche di safeguarding della SOCIETÀ, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255.
2. La nomina del Responsabile per le politiche di safeguarding della SOCIETÀ cui al comma 1 è senza indugio: pubblicata sulla homepage del sito internet e/o sui social network facenti capo al sodalizio; affissa presso la sua sede e/o l’impianto sportivo in uso; comunicata al Safeguarding Office dell’ente affiliante.
Art. 9 - Selezione degli operatori sportivi
1. Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei a operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati minori, l’organo direttivo della SOCIETÀ procederà:
2. a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla presenza anche del Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio;
3. alla verifica presso gli uffici dell’ente affiliante della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di safeguarding;
4. all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato.
Art. 10 - Verifiche periodiche
1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l’operatore sportivo, la SOCIETÀ è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l’aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.
2. Le dichiarazioni false rese alla SOCIETÀ verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile.
Art. 11 - Conservazione documenti
1. La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività previste egli articoli precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale del sodalizio, al personale dello stesso all’uopo delegato e al Responsabile per le politiche di safeguarding.
2. Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane opportunamente custodito presso la sede della SOCIETÀ, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 12 - Informazione
1. La SOCIETÀ si impegna a diffondere l’adozione del presente codice nonché dei protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva mediante:
- pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla homepage, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche;
- pubblicazione e diffusione nei propri profili sui social network, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche;
- consegna cartacea al momento dell’atto di sottoscrizione del tesseramento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi qualità, del testo del presente codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva nonché all’atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi: la sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta;
- consegna cartacea a tutti i Tesserati e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta.
Art. 13 - Formazione e aggiornamento
1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai Tesserati minori, della SOCIETÀ dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento organizzati all’uopo e di cui la SOCIETÀ dovrà dare adeguata informazione.
2. I corsi potranno essere organizzati dalla SOCIETÀ, dall’ente affiliante a livello centrale, a livello periferico anche attraverso le Strutture Territoriali.
Art. 14 - Incompatibilità e conflitti di interesse
1. Il rappresentante legale / gli operatori sportivi della SOCIETÀ direttamente coinvolti nell’attività con i Tesserati minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile per le politiche di safeguarding in ogni struttura sportiva.
2. Eventuali confitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto della SOCIETÀ, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante.
Art. 15 - Procedure e sanzioni
1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle condotte rilevanti di cui all’art. 7 del presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto della SOCIETÀ.
2. Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto della SOCIETÀ possa arrecare pregiudizio ai Tesserati, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo.
3. Dell’avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell’esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di safeguarding del sodalizio e al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante.
4. I componenti degli organi della SOCIETÀ coinvolti nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l’onere di riservatezza.
5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante, della Procura e degli Organi di Giustizia dell’ente affiliante.
Art. 16 - Entrata in vigore, modifiche e rinvio
1. Il presente Codice, approvato dall’organo direttivo della SOCIETÀ, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene trasmesso al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso l’ente affiliante, per l’attività di vigilanza che gli è propria.
2. Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione dell’ente affiliante, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.
Responsabile safeguarding:
Barbara Franzoni
sorveglianza@e1sport.it